Art. 18
Riesami in previsione della scadenza
In vigore dal 11 giu 2009
Riesami in previsione della scadenza
1. Le misure compensative definitive scadono dopo cinque anni dalla data in cui sono state istituite oppure dopo cinque anni dalla data della conclusione dell’ultimo riesame relativo alle sovvenzioni e al pregiudizio, salvo che nel corso di un riesame non si accerti che la scadenza di dette misure implica il rischio del persistere o della reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio. Il riesame in previsione della scadenza è avviato per iniziativa della Commissione oppure su domanda dei produttori comunitari o dei loro rappresentanti e le misure restano in vigore in attesa dell’esito del riesame.
2. Il riesame in previsione della scadenza viene avviato se la domanda contiene sufficienti elementi di prova del rischio del persistere o della reiterazione delle sovvenzioni o del pregiudizio, in caso di scadenza di misure. Tali elementi di prova possono riguardare, in particolare, il persistere delle sovvenzioni o del pregiudizio oppure il fatto che l’eliminazione del pregiudizio sia dovuta in parte o integralmente all’applicazione delle misure oppure la probabilità che, alla luce della situazione degli esportatori o delle condizioni del mercato, vengano concesse nuove sovvenzioni arrecanti pregiudizio.
3. Nello svolgimento delle inchieste a norma del presente paragrafo gli esportatori, gli importatori, il paese d’origine e/o d’esportazione e i produttori comunitari hanno la possibilità di sviluppare o confutare o commentare le questioni esposte nella domanda di riesame. Ai fini delle relative conclusioni si tiene debitamente conto di tutti gli elementi di prova pertinenti, debitamente documentati, che sono stati presentati in merito al rischio del persistere o della reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio in caso di scadenza delle misure.
4. Un avviso di imminente scadenza delle misure è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a una data appropriata nel corso dell’ultimo anno del periodo di applicazione delle misure definito nel presente articolo. I produttori comunitari, con un anticipo di almeno tre mesi rispetto alla fine del periodo di cinque anni, possono presentare una domanda di riesame ai sensi del paragrafo 2. Viene inoltre pubblicato anche l’avviso relativo all’effettiva scadenza delle misure a norma del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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