Art. 16

Retroattività

In vigore dal 11 giu 2009
Retroattività 1.   Le misure provvisorie e i dazi compensativi definitivi sono applicati unicamente ai prodotti immessi in libera pratica dopo l’entrata in vigore delle decisioni adottate a norma dell’, paragrafo 1, ovvero dell’, paragrafo 1, a seconda del caso, fatte salve le eccezioni di cui al presente regolamento. 2.   Se è stato imposto un dazio provvisorio e se viene accertata a titolo definitivo l’esistenza di sovvenzioni compensabili e del pregiudizio, il Consiglio, indipendentemente dall’imposizione di un dazio compensativo definitivo, decide in quale misura debba essere definitivamente riscosso il dazio provvisorio. A tal fine non è considerato come pregiudizio il ritardo grave nella costituzione di un’industria comunitaria, né la minaccia di un pregiudizio grave, a meno che si accerti che, in mancanza di misure provvisorie, tale minaccia si sarebbe trasformata in un pregiudizio grave. In tutti gli altri casi concernenti una minaccia di pregiudizio oppure un ritardo nella costituzione dell’industria, gli eventuali importi depositati a titolo provvisorio sono svincolati e i dazi definitivi possono essere istituiti solo a decorrere dalla data di accertamento definitivo della minaccia o del grave ritardo. 3.   Se il dazio compensativo definitivo è superiore al dazio provvisorio, la differenza non viene riscossa. Se il dazio definitivo è inferiore al dazio provvisorio il dazio viene ricalcolato. Se l’accertamento definitivo dà esito negativo, il dazio provvisorio non viene confermato. 4.   Può essere riscosso un dazio compensativo definitivo sui prodotti immessi in consumo nei novanta giorni precedenti la data di applicazione delle misure provvisorie e comunque non prima dell’apertura dell’inchiesta. Il primo comma si applica a condizione che: a) le importazioni siano state registrate a norma dell’, paragrafo 5; b) la Commissione abbia dato agli importatori interessati la possibilità di presentare le osservazioni; c) esistano circostanze gravi nelle quali, per il prodotto di cui trattasi, importazioni massicce in un periodo di tempo relativamente breve di un prodotto che beneficia di sovvenzioni compensabili ai sensi del presente regolamento provocano un pregiudizio difficilmente rimediabile; e d) si ritenga necessario, per evitare il ripetersi di tale pregiudizio, calcolare retroattivamente i dazi compensativi su tali importazioni. 5.   In caso di violazione o di revoca di un impegno, possono essere applicati dazi definitivi a prodotti immessi in libera pratica nei novanta giorni precedenti la data di applicazione dei dazi provvisori, a condizione che le importazioni siano state registrate a norma dell’, paragrafo 5. Detta imposizione retroattiva non si applica tuttavia alle importazioni introdotte nella Comunità prima della violazione o della revoca dell’impegno.
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Retroattività (Art. 16 Regolamento (UE) 2009/597) — Testo vigente | Portale Normativo