Art. 12
Misure provvisorie
In vigore dal 11 giu 2009
Misure provvisorie
1. Possono essere imposti dazi provvisori qualora:
a)
sia stato avviato un procedimento a norma dell’;
b)
sia stato pubblicato un avviso di apertura, le parti interessate abbiano avuto adeguate possibilità di presentare informazioni e osservazioni in conformità dell’, paragrafo 12, secondo comma;
c)
sia stato accertato a titolo provvisorio che il prodotto importato beneficia di sovvenzioni compensabili e che ne deriva un pregiudizio per l’industria comunitaria; e
d)
qualora l’interesse della Comunità richieda un intervento per prevenire tale pregiudizio.
I dazi provvisori vengono imposti non prima di sessanta giorni e non oltre nove mesi a decorrere dalla data di inizio del procedimento.
L’importo del dazio compensativo provvisorio non può superare l’importo totale delle sovvenzioni compensabili provvisoriamente accertato e deve essere inferiore a tale importo, se un dazio inferiore è sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria comunitaria.
2. I dazi provvisori sono protetti da una garanzia e l’immissione in libera pratica dei prodotti interessati nella Comunità viene subordinata alla costituzione di tale garanzia.
3. La Commissione istituisce le misure provvisorie previa consultazione oppure, in caso di estrema urgenza, dopo aver informato gli Stati membri. In quest’ultimo caso, le consultazioni avvengono entro i dieci giorni successivi alla notificazione della decisione della Commissione agli Stati membri.
4. Quando l’intervento immediato della Commissione è richiesto da uno Stato membro e ricorrono i presupposti di cui al paragrafo 1, primo e secondo comma, la Commissione decide, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, se è opportuno imporre un dazio compensativo provvisorio.
5. La Commissione informa immediatamente il Consiglio e gli Stati membri di ogni decisione presa in forza dei paragrafi da 1 a 4. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può decidere diversamente.
6. I dazi compensativi provvisori sono imposti per un periodo massimo di quattro mesi.
Storico versioni
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