Art. 11
L’inchiesta
In vigore dal 11 giu 2009
L’inchiesta
1. Dopo l’apertura dei procedimenti, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, inizia l’inchiesta a livello comunitario. L’inchiesta riguarda tanto la sovvenzione quanto il pregiudizio, i cui aspetti sono esaminati simultaneamente.
Ai fini di una conclusione rappresentativa, viene scelto un periodo dell’inchiesta che per le sovvenzioni coincide di norma con il periodo d’inchiesta di cui all’.
Le informazioni relative a un periodo successivo al periodo d’inchiesta non sono di norma prese in considerazione.
2. Le parti che ricevono i questionari utilizzati nelle inchieste antisovvenzioni hanno almeno trenta giorni di tempo per la risposta. Per gli esportatori il termine decorre dalla data di ricevimento del questionario, che a tal fine si considera ricevuto una settimana dopo la data di spedizione all’esportatore oppure di trasmissione alla competente rappresentanza diplomatica del paese d’origine e/o d’esportazione. Il termine può essere prorogato, tenendo debitamente conto dei termini fissati per l’inchiesta e a condizione che le parti interessate abbiano validi motivi connessi a circostanze particolari che le riguardino, per chiedere tale proroga.
3. La Commissione può chiedere agli Stati membri di fornirle informazioni e gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per soddisfare tali richieste.
Essi comunicano alla Commissione le informazioni richieste, nonché i risultati delle verifiche, dei controlli o delle inchieste effettuati.
Quando queste informazioni sono di interesse generale, o sono richieste da uno Stato membro, la Commissione le comunica agli Stati membri, a condizione che non siano riservate. Se le informazioni sono riservate, è comunicato un riassunto non riservato.
4. La Commissione può chiedere agli Stati membri di svolgere le verifiche e i controlli necessari, segnatamente presso gli importatori, i commercianti e i produttori della Comunità e di effettuare inchieste in paesi terzi, a condizione che le imprese interessate siano d’accordo e che il governo del paese considerato sia stato ufficialmente informato e non abbia fatto obiezioni.
Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per soddisfare tali richieste della Commissione.
Funzionari della Commissione possono, a richiesta di quest’ultima o di uno Stato membro, assistere gli agenti degli Stati membri nell’adempimento delle loro funzioni.
5. Le parti interessate, che si sono manifestate in conformità con l’, paragrafo 12, secondo comma, vengono sentite a condizione che, nel termine fissato dall’avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, presentino una domanda scritta nella quale dimostrino di essere parti in causa che potrebbero essere danneggiate dall’esito dei procedimenti e di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.
6. Gli importatori, gli esportatori e i denunzianti, che si siano manifestati a norma dell’, paragrafo 12, secondo comma, e che ne facciano richiesta, nonché la pubblica amministrazione del paese d’origine e/o d’esportazione hanno la possibilità di incontrarsi con le parti avverse, in modo che possano essere presentate le tesi opposte e le eventuali confutazioni.
Nel concedere tale possibilità si deve tener conto della necessità di salvaguardare il carattere riservato delle informazioni, nonché delle esigenze delle parti.
Nessuna parte è tenuta ad assistere a un incontro e la sua assenza non produce effetti per essa lesivi.
Le informazioni comunicate oralmente a norma del presente paragrafo sono prese in considerazione se sono successivamente ripresentate per iscritto.
7. I denunzianti, il governo del paese d’origine e/o d’esportazione, gli importatori, gli esportatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti e le organizzazioni di consumatori che si sono manifestati a norma dell’, paragrafo 12, secondo comma, che ne facciano richiesta per iscritto possono prendere conoscenza di tutte le informazioni fornite dalle parti interessate all’inchiesta, tranne i documenti interni preparati dalle autorità della Comunità o degli Stati membri, purché tali informazioni siano attinenti alla tutela dei loro interessi, non siano riservate ai sensi dell’ e siano utilizzate nell’inchiesta.
Le parti possono rispondere presentando le loro osservazioni, che sono prese in considerazione, sempre quando siano accompagnate da sufficienti elementi di prova.
8. Salvo nei casi di cui all’, l’esattezza delle informazioni comunicate dalle parti interessate e sulle quali si basano le conclusioni deve essere accertata con la massima accuratezza.
9. Per i procedimenti avviati a norma dell’, paragrafo 11, l’inchiesta viene conclusa, ove possibile, entro un anno. In ogni caso, tali inchieste si concludono entro tredici mesi dall’inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma dell’ per gli impegni e dell’ per i provvedimenti.
10. Per tutta la durata dell’inchiesta, la Commissione offre al paese d’origine e/o d’esportazione un’adeguata possibilità di proseguire le consultazioni, al fine di chiarire la situazione di fatto e di pervenire a una soluzione concordata.
Storico versioni
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