Art. 15
Imposizione di dazi definitivi
In vigore dal 11 giu 2009
Imposizione di dazi definitivi
1. Quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l’esistenza di sovvenzioni compensabili e di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi della Comunità esigono un intervento a norma dell’, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione previa consultazione del comitato consultivo, istituisce un dazio compensativo definitivo.
La proposta è adottata dal Consiglio a meno che questo non decida a maggioranza semplice di respingerla entro un mese dalla sua presentazione da parte della Commissione.
Se sono in vigore dazi provvisori, una proposta di provvedimento definitivo deve essere presentata almeno un mese prima della scadenza di tali dazi.
Non sono istituite misure qualora le sovvenzioni siano state revocate o sia stato dimostrato che le sovvenzioni non conferiscono più alcun vantaggio agli esportatori in questione.
L’importo del dazio compensativo non deve superare l’importo delle sovvenzioni compensabili accertato e dovrebbe essere inferiore a tale importo, qualora un dazio inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria comunitaria.
2. Il dazio compensativo viene istituito per l’importo adeguato a ciascun caso e senza discriminazione, sulle importazioni di prodotti che secondo gli accertamenti effettuati sono oggetto di sovvenzioni e causano pregiudizio, indipendentemente dalla loro fonte, fatte salve quelle effettuate dagli esportatori i cui impegni sono stati accettati in conformità del presente regolamento. Il regolamento che impone i dazi indica i nomi dei fornitori oppure, qualora ciò non sia possibile, il nome del paese fornitore interessato.
3. Se la Commissione ha svolto un esame limitato a norma dell’, il dazio compensativo applicato alle importazioni provenienti da esportatori o da produttori che si sono manifestati conformemente all’, ma che non sono stati inclusi nell’esame, non supera la media ponderata dell’importo delle sovvenzioni compensabili stabilito per le parti incluse nel campione.
Ai fini del presente paragrafo la Commissione non tiene conto di importi di sovvenzioni compensabili nulli o minimi, né di importi determinati nelle circostanze di cui all’.
Si applicano dazi individuali alle importazioni provenienti da esportatori o produttori per i quali è stato calcolato un importo individuale di sovvenzione, a norma dell’.
Storico versioni
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