Art. 27

Campionamento

In vigore dal 11 giu 2009
Campionamento 1.   Nei casi in cui il numero di denunzianti, esportatori o importatori, tipi di prodotto o operazioni è molto elevato, l’inchiesta può essere limitata: a) a un numero adeguato di parti, prodotti o operazioni con l’utilizzazione di campioni statisticamente validi, sulla base delle informazioni disponibili al momento della selezione; oppure b) al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. 2.   La selezione di parti, tipi di prodotti o operazioni a norma del presente articolo spetta alla Commissione; di preferenza tuttavia la scelta del campione avviene previa consultazione e con il consenso delle parti interessate, purché queste, entro tre settimane dalla data di apertura dell’inchiesta, si siano manifestate e abbiano comunicato informazioni sufficienti ai fini della selezione di un campione rappresentativo. 3.   Qualora l’esame sia stato limitato ai sensi del presente articolo, viene determinato un importo di sovvenzione individuale per gli esportatori o i produttori non inclusi nella selezione iniziale che presentino le informazioni necessarie entro i termini fissati dal presente regolamento, a meno che il numero di esportatori o produttori sia talmente elevato da rendere l’esame dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell’inchiesta. 4.   Qualora si decida di ricorrere al campionamento e le parti selezionate o alcune di esse rifiutino di collaborare in misura tale da incidere sostanzialmente sui risultati dell’inchiesta, può essere selezionato un nuovo campione. Tuttavia, se la mancata collaborazione continua oppure se manca il tempo sufficiente per effettuare una nuova selezione, si applicano le disposizioni pertinenti dell’.
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Campionamento (Art. 27 Regolamento (UE) 2009/597) — Testo vigente | Portale Normativo