Art. 29

Trattamento riservato

In vigore dal 11 giu 2009
Trattamento riservato 1.   Le informazioni di natura riservata (ad esempio perché la loro rivelazione implicherebbe un significativo vantaggio concorrenziale per un concorrente oppure danneggerebbe gravemente la persona che ha fornito l’informazione o la persona dalla quale questa l’ha ottenuta) oppure che sono comunicate a titolo riservato dalle parti interessate dall’inchiesta, per motivi debitamente giustificati, devono essere trattate come tali dalle autorità. 2.   Alle parti interessate che comunicano informazioni riservate viene chiesto di presentare un riassunto non riservato, sufficientemente particolareggiato affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. In circostanze eccezionali le parti possono precisare che tali informazioni non si prestano a essere riassunte. In tal caso, devono essere comunicati i motivi di tale impossibilità. 3.   Se la domanda di trattamento riservato non è considerata giustificata e la parte che ha comunicato le informazioni non è disposta a renderle pubbliche, né ad autorizzarne la rivelazione in termini generici o sintetici, le informazioni di cui trattasi possono essere disattese, a meno che la loro esattezza sia adeguatamente dimostrata da fonti attendibili. Le domande di trattamento riservato non devono essere respinte arbitrariamente. 4.   Il presente articolo non osta alla rivelazione da parte delle autorità comunitarie, di informazioni generali, e in particolare dei motivi che hanno giustificato le decisioni prese in forza del presente regolamento, né alla rivelazione di elementi di prova su cui le autorità comunitarie si sono basate, qualora essa sia necessaria per illustrare detti motivi nel corso di procedimenti giudiziari. Tale rivelazione deve tener conto del legittimo interesse delle parti a che i loro segreti d’impresa o amministrativi non siano rivelati. 5.   Il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri, nonché i loro agenti, sono tenuti a non rivelare, salvo esplicita autorizzazione della parte che le ha fornite, le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento per le quali è stato chiesto il trattamento riservato. Le informazioni scambiate tra la Commissione e gli Stati membri oppure le informazioni relative alle consultazioni a norma dell’ o alle consultazioni di cui all’, paragrafo 7, e all’, paragrafo 10, oppure i documenti interni preparati dalle autorità della Comunità o dagli Stati membri non sono rivelate, salvo diversa disposizione del presente regolamento. 6.   Le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale esse sono state richieste. Tale disposizione non osta all’utilizzazione delle informazioni ricevute nel quadro di un’inchiesta ai fini dell’apertura di altre inchieste riguardanti lo stesso prodotto simile nell’ambito dello stesso procedimento.
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