Art. 30

Comunicazione di informazioni

In vigore dal 11 giu 2009
Comunicazione di informazioni 1.   I denunzianti, gli importatori, gli esportatori e le loro associazioni rappresentative e il paese di origine e/o di esportazione possono chiedere di essere informati degli elementi specifici dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali sono state istituite le misure provvisorie. Le domande di informazioni devono essere presentate per iscritto immediatamente dopo l’istituzione delle misure provvisorie e le informazioni sono comunicate il più rapidamente possibile per iscritto. 2.   Le parti di cui al paragrafo 1 possono chiedere informazioni finali sui fatti e sulle considerazioni principali in base ai quali si intende raccomandare l’istituzione di misure definitive oppure la chiusura di un’inchiesta o di un procedimento senza l’istituzione di misure, in particolare per quanto riguarda eventuali fatti e considerazioni diversi da quelli su cui si basano le misure provvisorie. 3.   Le domande di informazioni finali devono essere inviate alla Commissione per iscritto e, qualora sia stato istituito un dazio provvisorio, devono pervenire entro un mese a decorrere dalla data di pubblicazione dell’istituzione del dazio. Se non è stato istituito un dazio provvisorio, le parti hanno la possibilità di chiedere informazioni finali entro i termini fissati dalla Commissione. 4.   Le informazioni finali sono comunicate per iscritto. La trasmissione tiene debitamente conto dell’esigenza di tutelare le informazioni riservate, avviene il più rapidamente possibile e di norma almeno un mese prima della decisione definitiva o della presentazione di qualsiasi proposta di atto definitivo, a norma degli , da parte della Commissione. Eventuali fatti e considerazioni che la Commissione non può comunicare al momento della risposta sono resi noti successivamente il più rapidamente possibile. La comunicazione delle informazioni non pregiudica alcuna decisione della Commissione o del Consiglio, ma, qualora tale decisione si basi su fatti o considerazioni diversi, questi sono comunicati il più rapidamente possibile. 5.   Le osservazioni presentate dopo l’informazione finale sono prese in considerazione unicamente se pervenute entro il termine fissato dalla Commissione per ciascun caso in funzione dell’urgenza della questione, che non può essere inferiore a dieci giorni.
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