Art. 32

Rapporti tra dazi compensativi e i rimedi multilaterali

In vigore dal 11 giu 2009
Rapporti tra dazi compensativi e i rimedi multilaterali Qualora un prodotto importato sia assoggettato a contromisure a seguito delle procedure di risoluzione delle controversie dell’accordo sulle sovvenzioni, e tali misure siano idonee a eliminare il pregiudizio causato dalle sovvenzioni compensabili, i dazi compensativi imposti al riguardo sono immediatamente sospesi o, se del caso, abrogati.
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Rapporti tra dazi compensativi e i rimedi multilaterali (Art. 32 Regolamento (UE) 2009/597) — Testo vigente | Portale Normativo