Art. 33
Disposizioni finali
In vigore dal 11 giu 2009
Disposizioni finali
Il presente regolamento non osta all’applicazione:
a)
di eventuali norme speciali stabilite da accordi conclusi tra la Comunità e i paesi terzi;
b)
dei regolamenti comunitari nel settore agricolo e dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2783/75 (5), (CE) n. 3448/93 (6) e (CE) n. 1667/2006 (7). Il presente regolamento si applica in maniera complementare a tali regolamenti e in deroga alle disposizioni degli stessi che ostino all’applicazione dei dazi compensativi;
c)
di misure speciali, che non siano incompatibili con gli obblighi assunti a norma del GATT.
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