Art. 33

Disposizioni finali

In vigore dal 11 giu 2009
Disposizioni finali Il presente regolamento non osta all’applicazione: a) di eventuali norme speciali stabilite da accordi conclusi tra la Comunità e i paesi terzi; b) dei regolamenti comunitari nel settore agricolo e dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2783/75 (5), (CE) n. 3448/93 (6) e (CE) n. 1667/2006 (7). Il presente regolamento si applica in maniera complementare a tali regolamenti e in deroga alle disposizioni degli stessi che ostino all’applicazione dei dazi compensativi; c) di misure speciali, che non siano incompatibili con gli obblighi assunti a norma del GATT.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:597:oj#art-33

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo