Art. 31
Interesse della Comunità
In vigore dal 11 giu 2009
Interesse della Comunità
1. Per decidere se sia necessario intervenire nell’interesse della Comunità è opportuno valutare i diversi interessi nel loro complesso, in particolare quelli dell’industria comunitaria, degli utenti e dei consumatori. Una decisione a norma del presente articolo può essere presa unicamente se tutte le parti hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni in conformità del paragrafo 2. Per valutare l’interesse della Comunità viene presa in particolare considerazione l’esigenza di eliminare gli effetti delle sovvenzioni in termini di distorsioni degli scambi e di ripristinare una concorrenza effettiva. Può essere deciso di non applicare le misure determinate in base alle sovvenzioni e al pregiudizio accertati se le autorità, alla luce delle informazioni presentate, concludono che la loro applicazione non è nell’interesse della Comunità.
2. Affinché le autorità possano tener conto, in base a validi elementi, di tutte le osservazioni e informazioni per decidere se l’istituzione delle misure sia nell’interesse della Comunità, i denunzianti, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori possono manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione, entro i termini indicati nell’avviso di apertura dell’inchiesta antisovvenzioni. Tali informazioni oppure i relativi riassunti sono comunicati alle altre parti menzionate nel presente paragrafo, le quali possono esprimersi in merito.
3. Le parti che hanno agito in conformità del paragrafo 2 possono chiedere un’audizione. Le domande vengono ammesse se sono presentate entro i termini di cui al paragrafo 2 e se indicano i motivi, sotto il profilo dell’interesse della Comunità, per i quali le parti dovrebbero essere sentite.
4. Le parti che hanno agito in conformità del paragrafo 2 possono comunicare osservazioni sull’applicazione di eventuali dazi provvisori istituiti. Tali osservazioni, per poter essere prese in considerazione, devono pervenire entro un mese a decorrere dall’applicazione di tali misure e, integralmente oppure in forma di riassunto, sono comunicate alle altre parti, le quali possono esprimersi in merito.
5. La Commissione esamina le informazioni regolarmente presentate e decide in che misura esse sono rappresentative; i risultati di tale esame e un parere sul merito sono comunicati al comitato consultivo. La Commissione tiene conto delle opinioni espresse dal comitato ai fini di proposte a norma degli .
6. Le parti che hanno agito in conformità del paragrafo 2 possono chiedere di essere informate sui fatti e sulle considerazioni in base ai quali saranno probabilmente prese le decisioni definitive. Tali informazioni vengono fornite per quanto possibile e senza pregiudizio di qualsiasi decisione successiva della Commissione o del Consiglio.
7. Le informazioni sono prese in considerazione unicamente se sostenute da elementi di prova effettivi che ne dimostrano la validità.
Storico versioni
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