Art. 26

Visite di verifica

In vigore dal 11 giu 2009
Visite di verifica 1.   La Commissione, se lo ritiene necessario, effettua visite per esaminare la documentazione contabile di importatori, esportatori, operatori commerciali, agenti, produttori, associazioni e organizzazioni di categoria, allo scopo di verificare le informazioni comunicate in materia di sovvenzioni e di pregiudizio. In mancanza di una risposta adeguata e tempestiva la visita di verifica può essere omessa. 2.   Se necessario la Commissione può svolgere inchieste nei paesi terzi, a condizione di aver ottenuto l’accordo delle imprese interessate e in assenza di obiezioni dei paesi ufficialmente avvisati. Ottenuto l’accordo delle imprese interessate, la Commissione comunica al paese d’origine e/o di esportazione i nomi e gli indirizzi delle imprese da visitare e le date concordate. 3.   Le imprese interessate vengono informate sulla natura delle informazioni da verificare durante le visite e sugli ulteriori elementi da fornire; nel corso delle visite possono tuttavia essere chiesti altri dati particolari, alla luce delle informazioni già ottenute. 4.   Nelle inchieste svolte in conformità dei paragrafi 1, 2 e 3 la Commissione è assistita da agenti degli Stati membri che lo abbiano richiesto.
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