Art. 19
Riesami intermedi
In vigore dal 11 giu 2009
Riesami intermedi
1. Può essere svolto un riesame relativo alla necessità di mantenere in vigore le misure, per iniziativa della Commissione oppure su richiesta di uno Stato membro oppure, a condizione che sia trascorso almeno un anno dall’istituzione delle misure definitive, su domanda di qualsiasi esportatore o importatore oppure di produttori comunitari oppure del governo del paese d’origine e/o di esportazione, la quale contenga sufficienti elementi di prova della necessità di tale riesame intermedio.
2. Un riesame intermedio è avviato quando la domanda contiene sufficienti elementi di prova del fatto che le misure non sono più necessarie per eliminare le sovvenzioni compensabili oppure che, in caso di soppressione o modifica delle misure, il pregiudizio non persisterebbe né si ripeterebbe oppure che le misure vigenti non sono più sufficienti per agire contro le sovvenzioni compensabili arrecanti il pregiudizio, o hanno cessato di esserlo.
3. Quando i dazi compensativi istituiti sono inferiori all’importo delle sovvenzioni compensabili accertato, può essere avviato un riesame intermedio qualora i produttori comunitari o un’altra parte interessata presentino, normalmente entro due anni dall’entrata in vigore delle misure, elementi sufficienti per dimostrare che, dopo il periodo dell’inchiesta originale e prima o dopo l’istituzione delle misure, i prezzi all’esportazione sono diminuiti o che non vi sono state variazioni o vi sono state variazioni irrilevanti dei prezzi di rivendita del prodotto importato nella Comunità. Se l’inchiesta dimostra che la denuncia corrisponde al vero, i dazi compensativi possono essere aumentati al fine di conseguire l’incremento di prezzo necessario per eliminare il pregiudizio; il livello maggiorato del dazio non deve tuttavia eccedere l’importo delle sovvenzioni compensabili.
Il riesame intermedio può anche essere avviato, alle suddette condizioni, su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro.
4. Nello svolgimento delle inchieste a norma del presente articolo, la Commissione può, in particolare, esaminare se le circostanze relative alle sovvenzioni o al pregiudizio siano mutate in misura significativa oppure se le misure vigenti hanno raggiunto lo scopo di eliminare il pregiudizio precedentemente accertato a norma dell’. A tale fine, nelle conclusioni definitive, si tiene conto di tutti gli elementi di prova pertinenti e debitamente documentati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:597:oj#art-19