Art. 23

Elusione

In vigore dal 11 giu 2009
Elusione 1.   L’applicazione dei dazi compensativi istituiti a norma del presente regolamento può essere estesa alle importazioni da paesi terzi di prodotti simili, leggermente modificati o meno, o alle importazioni dal paese oggetto delle misure di prodotti simili leggermente modificati, o loro parti, se le misure in vigore vengono eluse. 2.   Dazi compensativi non superiori al dazio compensativo residuo istituito a norma dell’, paragrafo 2, possono essere estesi alle importazioni dei prodotti delle società che beneficiano di dazi individuali nei paesi oggetto delle misure, se le misure in vigore vengono eluse. 3.   Si intende per elusione una modificazione della configurazione degli scambi tra i paesi terzi e la Comunità o tra società del paese oggetto delle misure e la Comunità che derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio, essendo provato che sussiste un pregiudizio o che risultano indeboliti gli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi dei prodotti simili e che il prodotto simile importato e/o parti di esso beneficiano ancora della sovvenzione. Le pratiche, i processi o le lavorazioni di cui al primo comma comprendono, tra l’altro: a) le leggere modificazioni apportate al prodotto in esame in vista di una sua classificazione sotto codici doganali normalmente non soggetti alle misure, sempreché la modifica non alteri le sue caratteristiche essenziali; b) la spedizione del prodotto oggetto delle misure attraverso paesi terzi; e c) la riorganizzazione della struttura delle vendite e dei canali di vendita da parte degli esportatori o dei produttori del paese oggetto delle misure al fine ultimo di esportare i loro prodotti nella Comunità attraverso i produttori che beneficiano di aliquote del dazio individuali inferiori a quelle applicabili ai prodotti dei fabbricanti. 4.   Le inchieste sono avviate a norma del presente articolo su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro o di una parte interessata in base ad elementi di prova sufficienti relativi ai fattori enunciati nei paragrafi 1, 2 e 3. L’inchiesta è aperta, sentito il comitato consultivo, con regolamento della Commissione in cui si può stabilire inoltre che le autorità doganali devono sottoporre le importazioni a registrazione a norma dell’, paragrafo 5, oppure chiedere la costituzione di garanzie. Le inchieste sono svolte dalla Commissione, eventualmente assistita dalle autorità doganali e sono concluse entro nove mesi. Se l’estensione delle misure è giustificata dai fatti definitivamente accertati, la relativa decisione è presa dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione previa consultazione del comitato consultivo. La proposta è adottata dal Consiglio a meno che questo non decida a maggioranza semplice di respingerla entro un mese dalla sua presentazione da parte della Commissione. L’estensione entra in vigore alla data in cui è stata imposta la registrazione a norma dell’, paragrafo 5, oppure è stata chiesta la costituzione di garanzie. Alle inchieste aperte in conformità del presente articolo si applicano le disposizioni procedurali del presente regolamento relative all’apertura e allo svolgimento delle inchieste. 5.   Non sono soggette alla registrazione a norma dell’, paragrafo 5, né ad alcuna misura le importazioni effettuate da società che beneficiano di esenzioni. 6.   Le richieste di esenzione, sostenute da sufficienti elementi di prova, devono essere presentate entro i termini stabiliti dal regolamento della Commissione con il quale è avviata l’inchiesta. Se le pratiche, i processi o le lavorazioni intesi all’elusione delle misure hanno luogo al di fuori della Comunità, possono essere concesse esenzioni ai produttori del prodotto in esame che dimostrino di non essere collegati ad alcun produttore interessato dalle misure e per i quali si sia accertato che non sono coinvolti in pratiche di elusione ai sensi del paragrafo 3. Se le pratiche, i processi o le lavorazioni intesi all’elusione delle misure hanno luogo all’interno della Comunità, possono essere concesse esenzioni agli importatori in grado di dimostrare che non sono collegati ai produttori oggetto delle misure. Dette esenzioni sono concesse con decisione della Commissione, previa consultazione del comitato consultivo o decisione del Consiglio che impone delle misure, e sono valide per il periodo e alle condizioni fissati nella decisione. Ove ricorrano le condizioni di cui all’, le esenzioni possono essere concesse anche dopo la conclusione dell’inchiesta che ha portato all’estensione delle misure. 7.   A condizione che sia trascorso almeno un anno dall’estensione delle misure e se il numero delle parti che hanno chiesto o che potrebbero chiedere un’esenzione è significativo, la Commissione può decidere di avviare un riesame dell’estensione delle misure. Tale riesame è eseguito in conformità delle disposizioni dell’, paragrafo 1, applicabili ai riesami a norma dell’. 8.   Il presente articolo non osta alla normale applicazione delle disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:597:oj#art-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo