Art. 9

Sostanze di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b)

In vigore dal 29 mag 2009
Sostanze di cui all’, paragrafo 2, lettere a) e b) 1.   Le sostanze attive rilasciate, di cui all’, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento, e le sostanze incorporate o aggiunte mediante tecniche come l’innesto o l’immobilizzazione, di cui all’, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento, devono essere utilizzate nel pieno rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali sui prodotti alimentari e devono essere conformi al regolamento (CE) n. 1935/2004 e, all’occorrenza, alle sue misure di esecuzione. 2.   La quantità di sostanza attiva rilasciata non è computata nel valore della migrazione globale misurata ove, nell’ambito di misure comunitarie specifiche, è fissato un limite di migrazione globale per il materiale o oggetto destinato a venire a contatto con i prodotti alimentari nel quale il componente è incorporato. 3.   Fatto salvo l’, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1935/2004, la quantità di sostanza attiva rilasciata di cui al paragrafo 2 può superare il limite specifico stabilito per sostanza stessa in misure comunitarie o nazionali sui materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari nei quali il componente è incorporato, purché sia conforme alle disposizioni comunitarie sui prodotti alimentari ovvero, in mancanza di disposizioni comunitarie, alle disposizioni nazionali sui prodotti alimentari.
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