Art. 4
Immissione sul mercato di materiali e oggetti attivi e intelligenti
In vigore dal 29 mag 2009
Immissione sul mercato di materiali e oggetti attivi e intelligenti
I materiali e oggetti attivi e intelligenti possono essere immessi sul mercato solamente se sono:
a)
adeguati ed efficaci per l’uso al quale sono destinati;
b)
conformi ai requisiti generali di cui all’ del regolamento (CE) n. 1935/2004;
c)
conformi ai requisiti particolari di cui all’ del regolamento (CE) n. 1935/2004;
d)
conformi ai requisiti relativi all’etichettatura di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1935/2004;
e)
conformi ai requisiti relativi alla composizione di cui al capo II del presente regolamento.
f)
conformi ai requisiti relativi all’etichettatura e alla dichiarazione di cui ai capi III e IV del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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