Art. 4

Immissione sul mercato di materiali e oggetti attivi e intelligenti

In vigore dal 29 mag 2009
Immissione sul mercato di materiali e oggetti attivi e intelligenti I materiali e oggetti attivi e intelligenti possono essere immessi sul mercato solamente se sono: a) adeguati ed efficaci per l’uso al quale sono destinati; b) conformi ai requisiti generali di cui all’ del regolamento (CE) n. 1935/2004; c) conformi ai requisiti particolari di cui all’ del regolamento (CE) n. 1935/2004; d) conformi ai requisiti relativi all’etichettatura di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1935/2004; e) conformi ai requisiti relativi alla composizione di cui al capo II del presente regolamento. f) conformi ai requisiti relativi all’etichettatura e alla dichiarazione di cui ai capi III e IV del presente regolamento.
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