Art. 5

Elenco comunitario delle sostanze che possono essere utilizzate nei componenti attivi intelligenti

In vigore dal 29 mag 2009
Elenco comunitario delle sostanze che possono essere utilizzate nei componenti attivi intelligenti 1.   Nei componenti di materiali ed oggetti attivi ed intelligenti possono essere utilizzate soltanto sostanze incluse nell’elenco comunitario delle sostanze autorizzate (di seguito «l’elenco comunitario»). 2.   In deroga al paragrafo 1, le seguenti sostanze possono essere utilizzate nei componenti di materiali e oggetti attivi ed intelligenti senza essere incluse nell’elenco comunitario: a) le sostanze attive rilasciate che siano conformi all’; b) le sostanze che rientrano nel campo di applicazione di disposizioni comunitarie o nazionali sui prodotti alimentari, incorporate o aggiunte a materiali e oggetti attivi mediante tecniche come l’innesto o l’immobilizzazione affinché svolgano una funzione tecnologica nei prodotti alimentari, purché siano conformi all’; c) le sostanze utilizzate in componenti che non sono a contatto diretto con i prodotti alimentari o con l’ambiente dei prodotti alimentari e sono separati da questi prodotti da una barriera funzionale, purché siano conformi all’ e non appartengano a nessuna delle seguenti categorie: i) sostanze classificate come «mutagene», «cancerogene», o «tossiche per la riproduzione» secondo i criteri indicati ai punti 3.5, 3.6 e 3.7 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5); ii) sostanze prodotte deliberatamente in forme di dimensioni particellari che presentano proprietà fisiche e chimiche funzionali significativamente diverse da quelle delle forme di maggiori dimensioni.
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Elenco comunitario delle sostanze che possono essere utilizzate nei componenti attivi intelligenti (Art. 5 Regolamento (UE) 2009/450) — Testo vigente | Portale Normativo