Art. 7
Contenuto dell’elenco comunitario
In vigore dal 29 mag 2009
Contenuto dell’elenco comunitario
L’elenco comunitario specifica:
a)
l’identità della o delle sostanze;
b)
la funzione della o delle sostanze;
c)
il numero di riferimento;
d)
se necessario, le condizioni d’utilizzazione della o delle sostanze o del componente;
e)
se necessario, le restrizioni e/o le specificazioni d’utilizzazione della o delle sostanze;
f)
se necessario, le condizioni d’utilizzazione del materiale o dell’oggetto al quale la sostanza o il componente sono aggiunti o nel quale la sostanza o il componente sono incorporati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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