Art. 7

Contenuto dell’elenco comunitario

In vigore dal 29 mag 2009
Contenuto dell’elenco comunitario L’elenco comunitario specifica: a) l’identità della o delle sostanze; b) la funzione della o delle sostanze; c) il numero di riferimento; d) se necessario, le condizioni d’utilizzazione della o delle sostanze o del componente; e) se necessario, le restrizioni e/o le specificazioni d’utilizzazione della o delle sostanze; f) se necessario, le condizioni d’utilizzazione del materiale o dell’oggetto al quale la sostanza o il componente sono aggiunti o nel quale la sostanza o il componente sono incorporati.
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Contenuto dell’elenco comunitario (Art. 7 Regolamento (UE) 2009/450) — Testo vigente | Portale Normativo