Art. 8

Redazione dell’elenco comunitario

In vigore dal 29 mag 2009
Redazione dell’elenco comunitario 1.   L’elenco comunitario è redatto sulla base di domande presentate conformemente all’ del regolamento (CE) n. 1935/2004. 2.   Le domande sono presentate entro 18 mesi dalla pubblicazione degli orientamenti dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito: «l’Autorità») relativi alla valutazione della sicurezza delle sostanze utilizzate nei materiali e oggetti attivi e intelligenti. L’Autorità pubblica tali orientamenti entro 6 mesi dalla pubblicazione del presente regolamento. 3.   La Commissione mette a disposizione del pubblico un registro di tutte le sostanze per le quali sono state presentate domande valide a norma del paragrafo 2. 4.   L’elenco comunitario è adottato dalla Commissione secondo la procedura di cui agli del regolamento (CE) n. 1935/2004. 5.   Se l’Autorità chiede informazioni complementari e il richiedente non fornisce i dati richiesti entro il termine stabilito, l’Autorità si astiene dal valutare la sostanza ai fini dell’eventuale iscrizione nell’elenco comunitario, poiché la domanda non può essere considerata valida. 6.   La Commissione adotta l’elenco comunitario dopo che l’Autorità ha espresso il suo parere su tutte le sostanze iscritte nel registro per le quali sono state presentate domande valide a norma dei paragrafi 2 e 5. 7.   L’aggiunta di nuove sostanze all’elenco comunitario è soggetta alla procedura di cui agli del regolamento (CE) n. 1935/2004.
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Redazione dell’elenco comunitario (Art. 8 Regolamento (UE) 2009/450) — Testo vigente | Portale Normativo