Art. 10
Sostanze di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera c)
In vigore dal 29 mag 2009
Sostanze di cui all’, paragrafo 2, lettera c)
1. La migrazione nei prodotti alimentari delle sostanze provenienti da componenti che non sono a contatto diretto con tali prodotti o con l’ambiente di tali prodotti, di cui all’, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento, non deve superare i 0,01 mg/kg misurati con certezza statistica mediante un metodo di analisi conforme all’ del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).
2. Il limite fissato al paragrafo 1 è sempre espresso come concentrazione nei prodotti alimentari. Esso si applica a gruppi di sostanze nell’ipotesi di sostanze strutturalmente e tossicologicamente collegate, in particolare nel caso di isomeri o di sostanze aventi lo stesso gruppo funzionale, e comprende gli eventuali trasferimenti indesiderati.
Storico versioni
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