Art. 12

Dichiarazione di conformità

In vigore dal 29 mag 2009
Dichiarazione di conformità 1.   Nelle fasi di commercializzazione diverse dalla vendita al consumatore finale, i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti, siano o no a contatto con prodotti alimentari, nonché i componenti destinati alla fabbricazione di tali materiali e oggetti e le sostanze destinate alla fabbricazione dei componenti sono accompagnati da una dichiarazione scritta conformemente all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1935/2004. 2.   La dichiarazione di cui al paragrafo 1 è redatta dall’operatore commerciale e contiene le informazioni previste nell’allegato II.
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