Art. 12
Dichiarazione di conformità
In vigore dal 29 mag 2009
Dichiarazione di conformità
1. Nelle fasi di commercializzazione diverse dalla vendita al consumatore finale, i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti, siano o no a contatto con prodotti alimentari, nonché i componenti destinati alla fabbricazione di tali materiali e oggetti e le sostanze destinate alla fabbricazione dei componenti sono accompagnati da una dichiarazione scritta conformemente all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1935/2004.
2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 è redatta dall’operatore commerciale e contiene le informazioni previste nell’allegato II.
Storico versioni
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