Art. 14
Entrata in vigore e applicazione
In vigore dal 29 mag 2009
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’, lettera e), e l’ si applicano a decorrere dalla data di applicazione dell’elenco comunitario. Sino a tale data rimangono applicabili le disposizioni nazionali sulla composizione dei materiali e oggetti attivi e intelligenti, fatti salvi l’, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1935/2004 e gli del presente regolamento.
L’, lettera f), l’, paragrafi 1 e 2, e il capo IV si applicano a decorrere dal 19 dicembre 2009. Sino a tale data rimangono applicabili le disposizioni nazionali sull’etichettatura e sulla dichiarazione di conformità, fatti salvi l’, paragrafi 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1935/2004 e l’ paragrafo 3 del presente regolamento.
L’immissione sul mercato di materiali e oggetti che siano stati etichettati a norma dell’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1935/2004 prima della data di applicazione dell’, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento, è autorizzata sino all’esaurimento delle scorte.
Fino alla data d’applicazione dell’elenco comunitario, le sostanze attive rilasciate devono essere autorizzate ed utilizzate nel pieno rispetto della normativa comunitaria riguardante i prodotti alimentari e devono essere conformi al regolamento (CE) n. 1935/2004 nonché, se del caso, alle sue misure di esecuzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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