Art. 13
Documentazione
In vigore dal 29 mag 2009
Documentazione
L’operatore commerciale mette a disposizione delle autorità competenti nazionali, su loro richiesta, un’adeguata documentazione dalla quale risulta che i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti, nonché i componenti destinati alla fabbricazione di tali materiali e oggetti, sono conformi al presente regolamento.
La documentazione contiene informazioni concernenti l’adeguatezza e l’efficacia dei materiali e oggetti attivi e intelligenti, le condizioni e i risultati delle prove, dei calcoli o delle altre analisi, nonché le prove della sicurezza o la dimostrazione logica della conformità.
Storico versioni
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