Art. 11
Norme aggiuntive in materia di etichettatura
In vigore dal 29 mag 2009
Norme aggiuntive in materia di etichettatura
1. Qualora diano l’impressione d’essere commestibili, i materiali e oggetti attivi e intelligenti o le parti di essi devono recare, affinché il consumatore possa individuare le parti non commestibili:
a)
la dicitura «NON MANGIARE»; e
b)
quando sia tecnicamente possibile, il simbolo riprodotto nell’allegato I.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 devono essere ben visibili, chiaramente leggibili e indelebili. Devono essere stampate in caratteri di almeno 3 mm e devono essere conformi all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1935/2004.
3. Le sostanze attive rilasciate sono considerate ingredienti ai sensi dell’, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e sono soggette alle disposizioni di tale direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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