Art. 11

Norme aggiuntive in materia di etichettatura

In vigore dal 29 mag 2009
Norme aggiuntive in materia di etichettatura 1.   Qualora diano l’impressione d’essere commestibili, i materiali e oggetti attivi e intelligenti o le parti di essi devono recare, affinché il consumatore possa individuare le parti non commestibili: a) la dicitura «NON MANGIARE»; e b) quando sia tecnicamente possibile, il simbolo riprodotto nell’allegato I. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 devono essere ben visibili, chiaramente leggibili e indelebili. Devono essere stampate in caratteri di almeno 3 mm e devono essere conformi all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1935/2004. 3.   Le sostanze attive rilasciate sono considerate ingredienti ai sensi dell’, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e sono soggette alle disposizioni di tale direttiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:450:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo