Art. 11 · Norme aggiuntive in materia di etichettatura

Art. 11

Norme aggiuntive in materia di etichettatura

In vigore dal 29 mag 2009
Norme aggiuntive in materia di etichettatura 1.   Qualora diano l’impressione d’essere commestibili, i materiali e oggetti attivi e intelligenti o le parti di essi devono recare, affinché il consumatore possa individuare le parti non commestibili: a) la dicitura «NON MANGIARE»; e b) quando sia tecnicamente possibile, il simbolo riprodotto nell’allegato I. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 devono essere ben visibili, chiaramente leggibili e indelebili. Devono essere stampate in caratteri di almeno 3 mm e devono essere conformi all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1935/2004. 3.   Le sostanze attive rilasciate sono considerate ingredienti ai sensi dell’, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e sono soggette alle disposizioni di tale direttiva.
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