Art. 6

Condizioni per l’iscrizione delle sostanze nell’elenco comunitario

In vigore dal 29 mag 2009
Condizioni per l’iscrizione delle sostanze nell’elenco comunitario Per essere iscritte nell’elenco comunitario, le sostanze che costituiscono componenti di materiali e oggetti attivi e intelligenti devono essere conformi all’ e, se del caso, all’ del regolamento (CE) n. 1935/2004 nelle condizioni di impiego previste per il materiale od oggetto attivo o intelligente di cui trattasi.
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