Art. 4
Fonte dei dati
In vigore dal 6 mag 2009
Fonte dei dati
1. La fonte dei dati per le registrazioni in merito alle importazioni e alle esportazioni delle merci di cui all’, paragrafo 1, è costituita dalla dichiarazione in dogana, incluse eventuali modifiche o variazioni dei dati statistici in forza di decisioni adottate dall’amministrazione doganale con riguardo ad essa.
2. Qualora le ulteriori semplificazioni delle formalità e dei controlli doganali ai sensi dell’articolo 116 del codice doganale aggiornato comportino l’indisponibilità presso le autorità doganali delle registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni, gli operatori economici che beneficiano della semplificazione forniscono i dati statistici di cui all’ del presente regolamento.
3. Gli Stati membri possono continuare ad utilizzare fonti di dati diverse per la compilazione delle loro statistiche nazionali fino alla data di attuazione di un meccanismo per lo scambio di dati con mezzi elettronici conformemente all’, paragrafo 2.
4. Per le merci o i movimenti specifici di cui all’, paragrafo 3, si possono utilizzare fonti di dati diverse dalla dichiarazione in dogana.
5. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, e relative alla raccolta di dati di cui ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3. Tali misure tengono particolarmente conto della necessità di istituire un sistema efficiente che riduca al minimo gli oneri amministrativi per gli operatori e le amministrazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:471:oj#art-4