Art. 5

Dati statistici

In vigore dal 6 mag 2009
Dati statistici 1.   Dalle registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni di cui all’, paragrafo 1, gli Stati membri ottengono la seguente serie di dati: a) il flusso commerciale (importazione, esportazione); b) il periodo di riferimento mensile; c) il valore statistico delle merci alla frontiera nazionale degli Stati membri importatori o esportatori; d) la quantità espressa in massa netta e in unità supplementare se indicata sulla dichiarazione in dogana; e) l’operatore, ossia l’importatore/destinatario all’importazione e l’esportatore/speditore all’esportazione; f) lo Stato membro importatore o esportatore, ossia lo Stato membro in cui è depositata la dichiarazione in dogana, se indicato sulla dichiarazione in dogana: i) all’importazione, lo Stato membro di destinazione; ii) all’esportazione, lo Stato membro di effettiva esportazione; g) i paesi associati, vale a dire: i) all’importazione, il paese di origine e il paese di provenienza/spedizione; ii) all’esportazione, l’ultimo paese di destinazione noto; h) le merci secondo la nomenclatura combinata costituita: i) all’importazione, dal codice delle merci della sottovoce della TARIC; ii) all’esportazione, dal codice delle merci della sottovoce della nomenclatura combinata; i) il codice del regime doganale da utilizzare per stabilire il regime statistico; j) la natura della transazione se indicata sulla dichiarazione in dogana; k) il trattamento preferenziale all’importazione, se concesso dalle autorità doganali; l) la valuta di fatturazione se indicata sulla dichiarazione in dogana; m) il modo di trasporto specificante: i) il modo di trasporto alla frontiera; ii) il modo di trasporto interno; iii) il contenitore. 2.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, riguardanti le ulteriori specificazioni dei dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, compresi i codici da utilizzare, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3. 3.   Se non altrimenti indicato e fatta salva la normativa doganale, i dati sono contenuti nella dichiarazione in dogana. 4.   Per le «merci o movimenti specifici» di cui all’, paragrafo 3, e per i dati forniti a norma dell’, paragrafo 2, si possono richiedere serie limitate di dati. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, riguardanti tali serie limitate di dati, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
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Dati statistici (Art. 5 Regolamento (UE) 2009/471) — Testo vigente | Portale Normativo