Art. 3

Ambito di applicazione

In vigore dal 6 mag 2009
Ambito di applicazione 1.   Le statistiche del commercio estero registrano le importazioni e le esportazioni di merci. Gli Stati membri registrano un’esportazione allorché le merci lasciano il territorio statistico della Comunità dirette verso una destinazione doganale o nel quadro di uno dei seguenti regimi doganali stabiliti nel codice doganale: a) esportazione; b) perfezionamento passivo; c) riesportazione in regime di perfezionamento attivo o di trasformazione sotto controllo doganale. Gli Stati membri registrano un’importazione allorché le merci entrano nel territorio statistico della Comunità nel quadro di uno dei seguenti regimi doganali stabiliti nel codice doganale: a) immissione in libera pratica; b) perfezionamento attivo; c) trasformazione sotto controllo doganale. 2.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, relativi all’adattamento dell’elenco dei regimi doganali o delle destinazioni doganali di cui al paragrafo 1 allo scopo di tener conto di modifiche del codice doganale o di prescrizioni in forza di convenzioni internazionali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3. 3.   Per ragioni metodologiche, alcune merci o movimenti necessitano di disposizioni specifiche. Ciò riguarda gli impianti industriali, le navi e aeromobili, i prodotti del mare, le merci fornite a navi o aeromobili, gli invii scaglionati, le merci militari, le merci destinate a impianti in alto mare o provenienti da tali impianti, i veicoli spaziali, l’energia elettrica e il gas e i materiali di rifiuto («merci o movimenti specifici»). Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, e relative a merci e movimenti specifici e a disposizioni diverse o specifiche ad essi applicabili, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3. 4.   Taluni movimenti o merci sono esclusi dalle statistiche del commercio estero per ragioni metodologiche. Ciò riguarda l’oro monetario e i mezzi di pagamento che costituiscono moneta legale; le merci destinate a un uso diplomatico o analogo; i movimenti di merci tra lo Stato membro importatore e lo Stato membro esportatore e le loro forze armate nazionali stazionate all’estero; determinate merci acquisite e cedute dalle forze armate straniere; le merci particolari che non sono oggetto di transazioni commerciali; i movimenti dei lanciatori di satelliti prima del lancio; le merci da riparare e dopo la riparazione; le merci destinate ad un’utilizzazione temporanea o dopo di essa; le merci usate come supporti di informazioni personalizzate o scaricate elettronicamente; e le dichiarazioni orali di merci alle autorità doganali sia di natura commerciale, purché non sia superata la soglia statistica di 1 000 EUR in valore o di 1 000 kg in massa netta, sia tutte le dichiarazioni orali di merci di natura non commerciale. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, e relative all’esclusione di merci o movimenti dalle statistiche del commercio estero, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
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Ambito di applicazione (Art. 3 Regolamento (UE) 2009/471) — Testo vigente | Portale Normativo