Art. 2

Definizioni

In vigore dal 6 mag 2009
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «merci»: tutti i beni mobili, compresa l’energia elettrica; b) «territorio statistico della Comunità»: il territorio doganale della Comunità come definito nel codice doganale, con l’aggiunta dell’isola di Heligoland al territorio della Repubblica federale di Germania; c) «autorità statistiche nazionali»: gli istituti nazionali di statistica e gli altri organismi preposti in ciascuno Stato membro alla produzione di statistiche del commercio estero; d) «autorità doganali»: le «autorità doganali» come definite nel codice doganale; e) «dichiarazione in dogana»: la «dichiarazione in dogana» come definita nel codice doganale; f) «decisione doganale»: qualsiasi atto ufficiale delle autorità doganali relativo alle dichiarazioni in dogana accettate, avente effetti giuridici per una o più persone.
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