Art. 2
Definizioni
In vigore dal 6 mag 2009
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
«merci»: tutti i beni mobili, compresa l’energia elettrica;
b)
«territorio statistico della Comunità»: il territorio doganale della Comunità come definito nel codice doganale, con l’aggiunta dell’isola di Heligoland al territorio della Repubblica federale di Germania;
c)
«autorità statistiche nazionali»: gli istituti nazionali di statistica e gli altri organismi preposti in ciascuno Stato membro alla produzione di statistiche del commercio estero;
d)
«autorità doganali»: le «autorità doganali» come definite nel codice doganale;
e)
«dichiarazione in dogana»: la «dichiarazione in dogana» come definita nel codice doganale;
f)
«decisione doganale»: qualsiasi atto ufficiale delle autorità doganali relativo alle dichiarazioni in dogana accettate, avente effetti giuridici per una o più persone.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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