Art. 11
Procedura di comitato
In vigore dal 6 mag 2009
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato delle statistiche relative agli scambi di beni con paesi non membri.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’ della stessa.
Il periodo di cui all’, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’ della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’ della stessa.
Storico versioni
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