Art. 9
Valutazione della qualità
In vigore dal 6 mag 2009
Valutazione della qualità
1. Ai fini del presente regolamento, alle statistiche di cui è richiesta la trasmissione si applicano le seguenti dimensioni di valutazione della qualità:
a)
«pertinenza»: il grado in cui le statistiche rispondono alle esigenze attuali e potenziali degli utenti;
b)
«accuratezza»: la vicinanza fra le stime e i valori reali non noti;
c)
«tempestività»: il periodo che intercorre fra la disponibilità dei dati e l’evento o il fenomeno da essi descritto;
d)
«puntualità»: l’intervallo di tempo che intercorre fra la data di rilascio dei dati e la data obiettivo (data in cui avrebbero dovuti essere forniti);
e)
«accessibilità» e «chiarezza»: le condizioni e le modalità con cui gli utenti possono ottenere, utilizzare e interpretare i dati;
f)
«comparabilità»: la misurazione dell’impatto delle differenze tra i concetti di statistica applicata, gli strumenti e le procedure di misurazione quando le statistiche si confrontano per aree geografiche, ambiti settoriali o periodi di tempo;
g)
«coerenza»: la possibilità di combinare i dati in modo attendibile secondo modalità differenti e per usi diversi.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità delle statistiche fornite ogni anno.
3. In sede di applicazione alle statistiche di cui al presente regolamento dei principi in materia di qualità stabiliti al paragrafo 1, le modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità sono definite secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
La Commissione (Eurostat) valuta la qualità delle statistiche trasmesse.
Storico versioni
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