Art. 8
Trasmissione delle statistiche del commercio estero alla Commissione (Eurostat)
In vigore dal 6 mag 2009
Trasmissione delle statistiche del commercio estero alla Commissione (Eurostat)
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le statistiche di cui all’, paragrafo 1, entro quaranta giorni dalla fine di ciascun periodo di riferimento mensile.
Gli Stati membri si assicurano che le statistiche contengano informazioni su tutte le importazioni e le esportazioni nel periodo di riferimento in questione, procedendo a adeguamenti nel caso in cui non siano disponibili registrazioni.
Gli Stati membri trasmettono statistiche aggiornate allorché le statistiche già trasmesse siano oggetto di revisione.
Gli Stati membri includono nei risultati trasmessi alla Commissione (Eurostat) qualsiasi informazione statistica riservata.
Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, relative all’adattamento del termine per la trasmissione delle statistiche, del contenuto, della copertura e delle condizioni di revisione per le statistiche già trasmesse, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
2. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, relative al termine per la trasmissione delle statistiche del commercio secondo le caratteristiche delle imprese di cui all’, paragrafo 2, e delle statistiche del commercio disaggregate secondo la valuta di fatturazione di cui all’, paragrafo 3, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
3. Gli Stati membri trasmettono le statistiche in forma elettronica conformemente a uno standard di interscambio di dati. Le disposizioni pratiche in merito alla trasmissione dei risultati possono essere definite secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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