Art. 7
Scambio di dati
In vigore dal 6 mag 2009
Scambio di dati
1. Senza indugi e al più tardi nel corso del mese successivo al mese in cui le dichiarazioni in dogana sono state accettate o hanno formato oggetto di decisioni da parte delle amministrazioni doganali, le autorità statistiche nazionali ottengono dalle autorità doganali le registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni basate sulle dichiarazioni depositate presso tali autorità.
Le registrazioni contengono come minimo i dati statistici elencati all’ che, secondo il codice doganale o le istruzioni nazionali, sono disponibili nella dichiarazione in dogana.
2. A decorrere dalla data di attuazione di un meccanismo per lo scambio dei dati con mezzi elettronici, le autorità doganali si assicurano che le registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni siano trasmesse all’autorità statistica nazionale dello Stato membro indicato nella registrazione come:
a)
all’importazione, lo Stato membro di destinazione;
b)
all’esportazione, lo Stato membro di effettiva esportazione.
Il meccanismo per lo scambio dei dati è attuato al più tardi alla data di applicazione del titolo I, capo 2, sezione 1, del codice doganale aggiornato.
3. Le disposizioni di attuazione in merito alla trasmissione di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono essere stabilite secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:471:oj#art-7