Art. 6

Compilazione di statistiche del commercio estero

In vigore dal 6 mag 2009
Compilazione di statistiche del commercio estero 1.   Per ciascun periodo di riferimento mensile gli Stati membri compilano statistiche sulle importazioni e sulle esportazioni di merci, espresse in termini di valore e di quantità secondo: a) il codice della merce; b) gli Stati membri importatori/esportatori; c) i paesi associati; d) il regime statistico; e) la natura della transazione; f) il trattamento preferenziale all’importazione; g) il modo di trasporto. Le disposizioni di attuazione per la compilazione delle statistiche possono essere definite dalla Commissione secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2. 2.   Gli Stati membri compilano statistiche annuali del commercio secondo le caratteristiche delle imprese, in particolare l’attività economica dell’impresa conformemente alla sezione o al livello a due cifre della classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE) e la classe di dimensione misurata in termini di numero di dipendenti. Le statistiche sono compilate collegando i dati sulle caratteristiche delle imprese registrati conformemente al regolamento (CE) n. 177/2008 con i dati registrati a norma dell’, paragrafo 1, del presente regolamento, sulle importazioni e sulle esportazioni. A tal fine, le autorità doganali nazionali comunicano alle autorità statistiche nazionali il numero di identificazione dei pertinenti operatori economici. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, riguardanti il collegamento tra i dati e tali statistiche da compilare sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3. 3.   Ogni due anni gli Stati membri compilano statistiche del commercio disaggregate secondo la valuta di fatturazione. Gli Stati membri compilano le statistiche utilizzando un campione rappresentativo di registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni ricavate dalle dichiarazioni in dogana, contenenti i dati sulla valuta di fatturazione. Se per le esportazioni tale valuta non è disponibile nella dichiarazione in dogana, si procede alla rilevazione dei dati necessari effettuando un’indagine. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, e riguardanti le caratteristiche del campione, il periodo di rilevazione dei dati e il livello di aggregazione per i paesi associati, le merci e le valute sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3. 4.   Nel caso in cui i relativi dati siano disponibili nella dichiarazione in dogana può essere decisa la compilazione da parte degli Stati membri di statistiche complementari a scopi nazionali. 5.   Gli Stati membri non sono obbligati a compilare e a trasmettere alla Commissione (Eurostat) statistiche del commercio estero con riguardo ai dati statistici che, secondo il codice doganale o le istruzioni nazionali, non sono ancora registrati né possono essere direttamente dedotti da altri dati che figurano nella dichiarazione in dogana depositata presso le autorità doganali nazionali. La trasmissione dei seguenti dati è facoltativa per gli Stati membri: a) all’importazione, lo Stato membro di destinazione; b) all’esportazione, lo Stato membro di effettiva esportazione; c) la natura della transazione.
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Compilazione di statistiche del commercio estero (Art. 6 Regolamento (UE) 2009/471) — Testo vigente | Portale Normativo