Art. 10
Diffusione delle statistiche del commercio estero
In vigore dal 6 mag 2009
Diffusione delle statistiche del commercio estero
1. A livello comunitario, le statistiche del commercio estero compilate conformemente all’, paragrafo 1, e trasmesse dagli Stati membri sono diffuse dalla Commissione (Eurostat) come minimo a livello di sottovoce della nomenclatura combinata.
Soltanto quando richiesto da un importatore o da un esportatore, le autorità nazionali di un determinato Stato membro decidono se le statistiche del commercio estero di quello Stato membro suscettibili di rendere possibile l’identificazione di tale importatore o esportatore debbano essere diffuse oppure modificate in modo tale che la loro diffusione non pregiudichi la tutela del segreto statistico.
2. Fatta salva la diffusione dei dati a livello nazionale, le statistiche dettagliate per sottovoce della TARIC e preferenze non sono diffuse dalla Commissione (Eurostat) qualora la loro divulgazione pregiudicherebbe la tutela dell’interesse pubblico per quanto riguarda le politiche commerciali e agricole della Comunità.
Storico versioni
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