Art. 17

Pubblicazione dell’indicazione relativa all’estinzione o alla nullità

In vigore dal 6 mag 2009
Pubblicazione dell’indicazione relativa all’estinzione o alla nullità 1.   Se il certificato si estingue conformemente all’, lettera b), c), o d), oppure se viene dichiarato nullo conformemente all’, un’indicazione in merito viene pubblicata dall’autorità di cui all’, paragrafo 1. 2.   In caso di revoca della proroga a norma dell’, l’autorità di cui all’, paragrafo 1, ne dà notifica a mezzo pubblicazione.
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