Art. 17
Pubblicazione dell’indicazione relativa all’estinzione o alla nullità
In vigore dal 6 mag 2009
Pubblicazione dell’indicazione relativa all’estinzione o alla nullità
1. Se il certificato si estingue conformemente all’, lettera b), c), o d), oppure se viene dichiarato nullo conformemente all’, un’indicazione in merito viene pubblicata dall’autorità di cui all’, paragrafo 1.
2. In caso di revoca della proroga a norma dell’, l’autorità di cui all’, paragrafo 1, ne dà notifica a mezzo pubblicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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