Art. 15

Nullità del certificato

In vigore dal 6 mag 2009
Nullità del certificato 1.   Il certificato è nullo: a) se è stato rilasciato in contrasto con le disposizioni dell’; b) se il brevetto di base si è estinto anteriormente allo scadere della durata legale; c) se il brevetto di base viene dichiarato nullo o viene limitato in modo tale che il prodotto per il quale il certificato era stato rilasciato non è più protetto dai diritti del brevetto di base, oppure se dopo l’estinzione del brevetto di base sussistono cause di nullità che avrebbero giustificato l’annullamento oppure la limitazione. 2.   Chiunque può depositare una domanda o esercitare un’azione di nullità del certificato presso l’organo competente, in virtù delle disposizioni della legislazione nazionale, per annullare il brevetto di base corrispondente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:469:oj#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo