Art. 14
Estinzione del certificato
In vigore dal 6 mag 2009
Estinzione del certificato
Il certificato si estingue:
a)
al termine della durata prevista dall’;
b)
per rinuncia del titolare;
c)
per mancato pagamento nei termini della tassa annuale fissata conformemente all’;
d)
se e per tutto il periodo in cui il prodotto protetto da certificato non può più essere immesso sul mercato, a seguito del ritiro della o delle corrispondenti autorizzazioni di immissione sul mercato, conformemente alla direttiva 2001/83/CE o alla direttiva 2001/82/CE. L’autorità di cui all’, paragrafo 1 del presente regolamento, è abilitata a decidere d’ufficio oppure su richiesta di un terzo in merito all’estinzione del certificato.
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