Art. 9

Deposito della domanda di certificato

In vigore dal 6 mag 2009
Deposito della domanda di certificato 1.   La domanda di certificato deve essere depositata presso l’ufficio competente della proprietà industriale dello Stato membro che ha rilasciato o per il quale è stato rilasciato il brevetto di base e nel quale è stata ottenuta l’autorizzazione di immissione in commercio di cui all’, lettera b), a meno che lo Stato membro non designi a tal fine un’altra autorità. La domanda di proroga di un certificato è depositata presso l’autorità competente dello Stato membro interessato. 2.   L’indicazione della domanda di certificato è pubblicata dall’autorità di cui al paragrafo 1. Tale indicazione deve contenere almeno i seguenti dati: a) il nome e l’indirizzo del richiedente; b) il numero del brevetto di base; c) il titolo dell’invenzione; d) il numero o la data dell’autorizzazione di immissione in commercio di cui all’, lettera b), nonché il prodotto la cui identità risulta dall’autorizzazione stessa; e) se del caso, il numero e la data della prima autorizzazione di immissione in commercio nella Comunità; f) se del caso, l’indicazione che la domanda include una domanda di proroga. 3.   Si applica il paragrafo 2 alla notifica della domanda di proroga di un certificato già rilasciato o qualora la domanda di certificato sia pendente. La notifica contiene inoltre una menzione della domanda di proroga del certificato.
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