Art. 10
Rilascio del certificato o rigetto della domanda di certificato
In vigore dal 6 mag 2009
Rilascio del certificato o rigetto della domanda di certificato
1. Quando la domanda di certificato e il prodotto che ne è oggetto soddisfano le condizioni previste dal presente regolamento, l’autorità di cui all’, paragrafo 1, rilascia il certificato.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, l’autorità di cui all’, paragrafo 1, rigetta la domanda di certificato se la domanda stessa, o il prodotto che ne è oggetto, non soddisfano le condizioni previste nel presente regolamento.
3. Se la domanda di certificato non soddisfa le condizioni previste dall’ l’autorità di cui all’, paragrafo 1, invita il richiedente a porre rimedio, entro il termine assegnatogli, alle irregolarità constatate o all’eventuale mancato pagamento della tassa.
4. Qualora non sia posto rimedio entro il termine prescritto alle irregolarità o al mancato pagamento notificati in virtù del paragrafo 3, la domanda è rigettata.
5. Gli Stati membri possono disporre che il rilascio del certificato da parte dell’autorità di cui all’, paragrafo 1, avvenga senza esame delle condizioni previste dall’, lettere c), e d).
6. I paragrafi da 1 a 4 si applicano mutatis mutandis alla domanda di proroga.
Storico versioni
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