Art. 11

Pubblicazione

In vigore dal 6 mag 2009
Pubblicazione 1.   L’indicazione del rilascio del certificato forma oggetto di una pubblicazione da parte dell’autorità di cui all’, paragrafo 1. Tale indicazione deve contenere almeno i seguenti dati: a) il nome e l’indirizzo del titolare del certificato; b) il numero del brevetto di base; c) il titolo dell’invenzione; d) il numero e la data dell’autorizzazione di immissione in commercio di cui all’, lettera b), nonché il prodotto la cui identità risulta dall’autorizzazione stessa; e) se del caso, il numero e la data della prima autorizzazione di immissione in commercio nella Comunità; f) la durata del certificato. 2.   L’indicazione del rigetto della domanda di certificato forma oggetto di una pubblicazione da parte dell’autorità di cui all’, paragrafo 1. Tale indicazione deve contenere almeno i dati di cui all’, paragrafo 2. 3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano alla notifica della concessione di una proroga o del rifiuto di una proroga.
Storico versioni

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