Art. 11
Pubblicazione
In vigore dal 6 mag 2009
Pubblicazione
1. L’indicazione del rilascio del certificato forma oggetto di una pubblicazione da parte dell’autorità di cui all’, paragrafo 1. Tale indicazione deve contenere almeno i seguenti dati:
a)
il nome e l’indirizzo del titolare del certificato;
b)
il numero del brevetto di base;
c)
il titolo dell’invenzione;
d)
il numero e la data dell’autorizzazione di immissione in commercio di cui all’, lettera b), nonché il prodotto la cui identità risulta dall’autorizzazione stessa;
e)
se del caso, il numero e la data della prima autorizzazione di immissione in commercio nella Comunità;
f)
la durata del certificato.
2. L’indicazione del rigetto della domanda di certificato forma oggetto di una pubblicazione da parte dell’autorità di cui all’, paragrafo 1. Tale indicazione deve contenere almeno i dati di cui all’, paragrafo 2.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano alla notifica della concessione di una proroga o del rifiuto di una proroga.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:469:oj#art-11