Art. 3

Condizioni di rilascio del certificato

In vigore dal 6 mag 2009
Condizioni di rilascio del certificato Il certificato viene rilasciato se nello Stato membro nel quale è presentata la domanda di cui all’ e alla data di tale domanda: a) il prodotto è protetto da un brevetto di base in vigore; b) per il prodotto in quanto medicinale è stata rilasciata un’autorizzazione in corso di validità di immissione in commercio a norma, secondo il caso, della direttiva 2001/83/CE o della direttiva 2001/82/CE; c) il prodotto non è già stato oggetto di un certificato; d) l’autorizzazione di cui alla lettera b) è la prima autorizzazione di immissione in commercio del prodotto in quanto medicinale.
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