Art. 3
Condizioni di rilascio del certificato
In vigore dal 6 mag 2009
Condizioni di rilascio del certificato
Il certificato viene rilasciato se nello Stato membro nel quale è presentata la domanda di cui all’ e alla data di tale domanda:
a)
il prodotto è protetto da un brevetto di base in vigore;
b)
per il prodotto in quanto medicinale è stata rilasciata un’autorizzazione in corso di validità di immissione in commercio a norma, secondo il caso, della direttiva 2001/83/CE o della direttiva 2001/82/CE;
c)
il prodotto non è già stato oggetto di un certificato;
d)
l’autorizzazione di cui alla lettera b) è la prima autorizzazione di immissione in commercio del prodotto in quanto medicinale.
Storico versioni
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