Art. 1

Definizioni

In vigore dal 6 mag 2009
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «medicinale»: ogni sostanza o composizione presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane o animali, nonché ogni sostanza o composizione da somministrare all’uomo o all’animale allo scopo di stabilire una diagnosi medica o di ripristinare, correggere o modificare funzioni organiche dell’uomo o dell’animale; b) «prodotto»: il principio attivo o la composizione di principi attivi di un medicinale; c) «brevetto di base»: un brevetto che protegge un prodotto in quanto tale, un processo di fabbricazione di un prodotto o un impiego di prodotto e che è designato dal suo titolare ai fini della procedura di rilascio di un certificato; d) «certificato»: il certificato protettivo complementare; e) «domanda di proroga»: una domanda di proroga del certificato ai sensi dell’, paragrafo 3 del presente regolamento e dell’articolo 36 del regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico (5).
Storico versioni

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