Art. 4

Oggetto della protezione

In vigore dal 6 mag 2009
Oggetto della protezione Nei limiti della protezione conferita dal brevetto di base, la protezione conferita dal certificato riguarda il solo prodotto oggetto dell’autorizzazione di immissione in commercio del medicinale corrispondente, per qualsiasi impiego del prodotto in quanto medicinale, che sia stato autorizzato prima della scadenza del certificato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:469:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Oggetto della protezione (Art. 4 Regolamento (UE) 2009/469) — Testo vigente | Portale Normativo