Art. 16

Revoca di una proroga

In vigore dal 6 mag 2009
Revoca di una proroga 1.   La proroga può essere revocata se è stata concessa in contrasto con le disposizioni dell’articolo 36 del regolamento (CE) n. 1901/2006. 2.   Chiunque può depositare una domanda di revoca della proroga presso l’organo competente, in virtù delle disposizioni della legislazione nazionale, per dichiarare nullo il brevetto di base corrispondente.
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