Art. 18
Ricorsi
In vigore dal 6 mag 2009
Ricorsi
Le decisioni dell’autorità di cui all’, paragrafo 1, o degli organi di cui all’, paragrafo 2, e dell’, paragrafo 2, adottate in applicazione del presente regolamento, sono soggette agli stessi ricorsi previsti dalla legislazione nazionale contro decisioni analoghe in materia di brevetti nazionali.
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