Art. 18

Ricorsi

In vigore dal 6 mag 2009
Ricorsi Le decisioni dell’autorità di cui all’, paragrafo 1, o degli organi di cui all’, paragrafo 2, e dell’, paragrafo 2, adottate in applicazione del presente regolamento, sono soggette agli stessi ricorsi previsti dalla legislazione nazionale contro decisioni analoghe in materia di brevetti nazionali.
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Ricorsi (Art. 18 Regolamento (UE) 2009/469) — Testo vigente | Portale Normativo