Art. 19

Procedura

In vigore dal 6 mag 2009
Procedura 1.   In mancanza di disposizioni di procedura stabilite nel presente regolamento si applicano al certificato le disposizioni di procedura applicabili in virtù della legislazione nazionale al brevetto di base corrispondente, a meno che la legislazione nazionale non contempli disposizioni di procedura speciali in merito ai certificati. 2.   Fatto salvo il paragrafo 1, è esclusa la procedura di opposizione a un certificato già rilasciato.
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