Art. 21

Disposizioni transitorie

In vigore dal 6 mag 2009
Disposizioni transitorie 1.   Il presente regolamento non si applica né ai certificati rilasciati conformemente alla legislazione nazionale di uno Stato membro prima del 2 gennaio 1993, né alle domande di certificato depositate in conformità di detta legislazione prima del 2 luglio 1992. Con riferimento all’Austria, alla Finlandia e alla Svezia, il presente regolamento non si applica ai certificati rilasciati conformemente alle rispettive legislazioni nazionali prima del 1o gennaio 1995. 2.   Il presente regolamento si applica ai certificati protettivi complementari rilasciati conformemente alla legislazione nazionale della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia anteriormente al 1o maggio 2004 e conformemente alla legislazione nazionale della Romania, anteriormente al 1o gennaio 2007.
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