Art. 16

Disposizioni transitorie

In vigore dal 7 apr 2009
Disposizioni transitorie 1.   Per il periodo dal 1o agosto 2009 al 31 luglio 2010, gli Stati membri possono elaborare una strategia che contenga solo i seguenti elementi principali: bilancio, gruppo bersaglio e prodotti ammessi a beneficiare dell'aiuto, senza che, in deroga all', paragrafo 2, l'elenco di tali prodotti sia approvato dalle rispettive autorità sanitarie competenti. Possono inoltre posticipare l'attuazione delle misure di accompagnamento fino alla fine del suddetto periodo. 2.   Per il periodo di cui al paragrafo 1, e in deroga all', paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono comunicare la propria strategia entro il 31 maggio 2009, e la Commissione stabilisce la ripartizione definitiva degli aiuti comunitari entro il 31 luglio 2009. 3.   Per il periodo di cui al paragrafo 1, e in deroga all', paragrafo 2, l'aiuto è versato dall'autorità competente entro quattro mesi dal giorno della presentazione della domanda, correttamente compilata e valida, di cui all', paragrafo 1, mentre i controlli in loco di cui all', paragrafo 3, corrispondono almeno al 10 % dell'aiuto e al 10 % dei richiedenti.
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